Direttive e Regolamenti UE ESG

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EUDR: cos’è il Regolamento UE sulla deforestazione e cosa devono fare le aziende

EUDR: cos’è il Regolamento UE sulla deforestazione e cosa devono fare le aziende

Aggiornato a luglio 2026

Foto ritratto Alessandro Nora
Alessandro Nora
Immagine di copertina EUDR con foresta stilizzata, mappa dell'Europa e icone che rappresentano la tracciabilità della catena di fornitura, la logistica e la documentazione di conformità.

Quali materie prime e prodotti rientrano nell’EUDR

Il regolamento EUDR continua a riguardare sette materie prime principali: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. La normativa si applica anche a numerosi prodotti derivati inclusi nell’Allegato I del Regolamento UE 2023/1115, identificati attraverso i relativi codici doganali.

L’applicabilità non dipende dalla categoria commerciale utilizzata internamente dall’azienda, ma dal codice doganale del prodotto e dal suo collegamento con una delle sette materie prime coperte.

Nel luglio 2026, la Commissione europea ha adottato un atto delegato per aggiornare l’ambito di applicazione dell’EUDR. L’elenco delle materie prime rimane invariato, mentre sono previste alcune modifiche ai prodotti derivati inclusi nell’Allegato I.

Infografica sulle sette materie prime coperte dall’EUDR, i prodotti derivati inclusi nell’Allegato I e gli elementi da verificare per stabilire l’applicabilità del regolamento.

La Commissione ha previsto l’esclusione di pelli, cuoi e pellami bovini, pneumatici ricostruiti, soia destinata alla semina, alcuni articoli in gomma vulcanizzata, nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, oltre ai sedili per automobili e aeromobili.

Sono invece stati aggiunti il caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e le lingue bovine congelate. I nuovi prodotti inseriti saranno soggetti al regolamento dal 30 dicembre 2027.

L’atto delegato dovrà completare il controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio prima di entrare formalmente in vigore. Le aziende dovrebbero quindi verificare la versione più recente dell’Allegato I prima di classificare definitivamente il proprio portafoglio prodotti.

L’EUDR può interessare settori quali alimentare, arredamento, carta e packaging, cosmetica, automotive, moda, retail, manifattura e commercio internazionale.

Una società può rientrare nel perimetro per prodotti a base di cacao o caffè, gomma naturale, carta, legno, carne bovina, soia o ingredienti derivati dall’olio di palma.

Anche componenti, semilavorati, imballaggi e prodotti trasformati possono generare obblighi, ma solo quando corrispondono a uno dei codici doganali elencati nel regolamento. Per gli imballaggi devono essere considerate anche la funzione del prodotto e le esclusioni previste dalla normativa, tenendo distinti questi requisiti da quelli introdotti dal regolamento PPWR sugli imballaggi.

La prima attività da svolgere è quindi la classificazione del portafoglio prodotti. Per ogni articolo potenzialmente rilevante, l’azienda dovrebbe verificare:

  • il codice doganale;

  • la materia prima EUDR associata;

  • il Paese e l’area di produzione;

  • il fornitore;

  • il ruolo dell’azienda nel flusso commerciale.

Non è sufficiente sapere che un fornitore tratta materie prime soggette all’EUDR. Occorre individuare i prodotti, i volumi, i lotti e le origini per cui devono essere raccolte le informazioni previste dal regolamento.

Quali aziende sono coinvolte: operatori, operatori a valle e commercianti

Dopo aver individuato i prodotti rilevanti, l’azienda deve stabilire quale ruolo ricopre all’interno della filiera. La normativa distingue tra operatori, operatori a valle e commercianti, ai quali si applicano obblighi differenti.

L’operatore è il soggetto che immette per la prima volta un prodotto rilevante sul mercato dell’Unione europea o lo esporta. È principalmente su questo soggetto che ricade l’obbligo di svolgere la due diligence EUDR, verificare la conformità del prodotto e presentare la relativa dichiarazione.

L’operatore a valle immette sul mercato o esporta un prodotto realizzato utilizzando prodotti rilevanti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata.

Il commerciante rende invece disponibile sul mercato un prodotto rilevante già immesso da un altro soggetto.

Operatori a valle e commercianti non devono generalmente presentare una nuova dichiarazione di dovuta diligenza. Devono però disporre delle informazioni richieste, conservarle per almeno cinque anni e renderle disponibili alle autorità in caso di controllo.

Gli operatori a valle e i commercianti che non rientrano nella categoria delle PMI devono inoltre registrarsi nel sistema informativo EUDR.

Un importatore di caffè, un’azienda che introduce cacao nel mercato UE o un’impresa che commercializza prodotti in legno deve verificare come il prodotto entra nel mercato europeo, chi ha svolto la due diligence e quali informazioni devono essere trasmesse lungo la filiera.

Un’impresa alimentare che utilizza cacao già immesso sul mercato, ad esempio, potrebbe operare come operatore a valle. Il ruolo dipende dal prodotto, dalla transazione e dalla posizione occupata nel flusso commerciale.

La mappatura dovrebbe seguire i flussi reali della supply chain, non soltanto l’organigramma aziendale. Nei gruppi multinazionali, diverse entità possono occuparsi di importazione, trasformazione, esportazione e distribuzione.

La governance EUDR deve quindi chiarire:

  • chi classifica i prodotti e verifica i codici doganali;

  • chi raccoglie le informazioni dai fornitori;

  • chi valuta il rischio;

  • chi presenta la dichiarazione di dovuta diligenza;

  • chi conserva e trasmette le evidenze;

  • chi gestisce controlli e segnalazioni di non conformità.

L’EUDR non può essere gestito esclusivamente dal team sostenibilità, perché le responsabilità operative sono distribuite tra più funzioni ed entità aziendali.

Scadenze EUDR 2026 e 2027: cosa cambia con la proroga

Il Regolamento UE 2025/2650 ha aggiornato il calendario di applicazione del regolamento EUDR e introdotto alcune semplificazioni.

Le principali scadenze EUDR sono:

  • 30 dicembre 2026 per gli operatori di medie e grandi dimensioni;

  • 30 giugno 2027 per gli operatori costituiti come micro o piccole imprese entro il 31 dicembre 2024;

  • 30 dicembre 2026 anche per le micro e piccole imprese che trattano prodotti già coperti dall’EU Timber Regulation.

Infografica sulle principali scadenze EUDR del 2026 e 2027 per operatori di medie e grandi dimensioni, micro e piccoli operatori e imprese già soggette all’EUTR.

La proroga dell’EUDR non ha soltanto spostato le date di applicazione. Il regolamento modificato ha rivisto alcuni obblighi lungo la filiera e introdotto un regime semplificato per determinati micro e piccoli operatori primari.

La Commissione europea ha pubblicato la quinta versione delle FAQ sull’implementazione dell’EUDR, aggiornata al 4 maggio 2026. Il documento chiarisce aspetti quali tracciabilità, geolocalizzazione, dichiarazioni di dovuta diligenza, ruoli nella filiera e utilizzo del sistema informativo europeo.

Le scadenze devono essere valutate in relazione ai cicli di acquisto, produzione e distribuzione. Una materia prima acquistata oggi può essere trasformata, importata o immessa sul mercato diversi mesi dopo.

Anche i fornitori extra-UE possono aver bisogno di tempo per raccogliere coordinate geografiche, informazioni sui produttori a monte e documentazione di supporto.

Il tempo che precede l’applicazione del regolamento dovrebbe essere utilizzato per preparare dati, processi e responsabilità interne.

La roadmap EUDR aziendale dovrebbe definire in anticipo:

  • prodotti e flussi interessati;

  • responsabili delle attività;

  • fonti dei dati;

  • modalità di raccolta delle informazioni;

  • criteri di controllo e validazione;

  • gestione delle dichiarazioni e delle evidenze.

Questi elementi dovrebbero essere operativi prima dell’importazione, dell’immissione sul mercato UE o dell’esportazione del prodotto.

Due diligence EUDR: dati, rischio e dichiarazione di dovuta diligenza (DDS)

La due diligence EUDR è il processo attraverso cui l’operatore dimostra che i prodotti rispettano i requisiti del regolamento.

Si articola in tre fasi: raccolta delle informazioni, valutazione del rischio e mitigazione del rischio, quando necessaria.

Se emerge un rischio nullo o trascurabile di non conformità, l’operatore presenta la dichiarazione di dovuta diligenza EUDR, indicata anche come DDS, attraverso il sistema informativo europeo.

Infografica sulle tre fasi della due diligence EUDR: raccolta dati, valutazione e mitigazione del rischio, dichiarazione e tracciabilità.

Il Regolamento UE 2025/2650 ha introdotto un regime specifico per determinati micro e piccoli operatori primari stabiliti in Paesi classificati a basso rischio. Questi soggetti possono presentare una dichiarazione semplificata una tantum e ricevere un identificativo da associare ai prodotti.

Raccolta delle informazioni

Per ogni prodotto rilevante devono essere raccolte informazioni quali:

  • descrizione e quantità;

  • materia prima EUDR associata;

  • Paese di produzione;

  • dati di fornitori e clienti;

  • documenti commerciali e riferimenti dei lotti;

  • geolocalizzazione degli appezzamenti o degli stabilimenti;

  • data o intervallo temporale della produzione;

  • evidenze della conformità alla legislazione locale.

Non è sufficiente indicare genericamente il Paese di origine. L’operatore deve poter collegare il prodotto alle aree specifiche in cui la materia prima è stata coltivata, raccolta, allevata o prodotta.

Per i micro e piccoli operatori primari ammessi al regime semplificato, la geolocalizzazione può essere sostituita, in determinate condizioni, dall’indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento.

Qualità e verificabilità dei dati

Le informazioni devono essere complete, coerenti, aggiornate e riconducibili a fonti verificabili.

Una dichiarazione generica del fornitore non è sufficiente se non permette di collegare lotto, materia prima, area di produzione e documentazione.

La tecnologia può supportare raccolta, organizzazione e controllo delle informazioni, ma non sostituisce la valutazione tecnica dell’operatore. La responsabilità rimane in capo al soggetto che presenta la dichiarazione di dovuta diligenza.

Valutazione e mitigazione del rischio

L’operatore deve valutare il rischio che il prodotto non sia conforme all’EUDR. Il prodotto può essere immesso sul mercato UE o esportato solo quando il rischio risulta nullo o trascurabile.

L’analisi può considerare:

  • il livello di rischio del Paese di produzione;

  • il rischio associato all’area di origine;

  • la complessità della filiera;

  • la presenza di intermediari;

  • il rischio di mescolamento con prodotti non conformi;

  • l’affidabilità delle informazioni;

  • la qualità delle coordinate geografiche;

  • la coerenza tra documenti, volumi e dati dichiarati.

Se il rischio non è trascurabile, possono essere richiesti documenti aggiuntivi, verifiche sui fornitori, analisi geospaziali, audit o modifiche alle condizioni di approvvigionamento.

La dichiarazione di dovuta diligenza non è un modulo isolato, ma il risultato di un processo documentato. Deve poggiare su dati raccolti, controlli effettuati, rischio valutato e misure di mitigazione tracciate.

Gli operatori a valle e i commercianti generalmente non devono presentare una nuova DDS, ma devono conservare e trasmettere le informazioni previste. In presenza di segnalazioni fondate, devono verificare che la due diligence sia stata svolta prima di commercializzare il prodotto.

Per misurare il processo, l’azienda può definire alcuni KPI EUDR, come:

  • percentuale di prodotti classificati;

  • quota di volumi coperti da geolocalizzazione;

  • percentuale di fornitori con dati completi;

  • tasso di documentazione incompleta;

  • numero di casi con rischio non trascurabile;

  • azioni di mitigazione aperte;

  • tempo medio di chiusura delle verifiche.

Questi indicatori aiutano a monitorare l’avanzamento e individuare le aree da rafforzare.

Supply chain EUDR: fornitori, dati ESG e processi aziendali

La conformità EUDR dipende dalla capacità dell’azienda di raccogliere e aggiornare le informazioni lungo la filiera.

Il rapporto con i fornitori è delicato, perché gli attori coinvolti possono avere livelli diversi di esposizione normativa, maturità digitale e capacità di fornire i dati richiesti.

Il primo passaggio è la segmentazione della base fornitori. Un fornitore di prodotti non inclusi nell’Allegato I richiede controlli limitati.

Infografica sulla preparazione della supply chain per l’EUDR, con segmentazione dei fornitori, integrazione nei processi e monitoraggio tramite KPI.

Un fornitore strategico di cacao, caffè, gomma naturale, legno, soia, prodotti bovini o derivati dell’olio di palma richiede invece una verifica più approfondita, soprattutto nelle filiere frammentate o con numerosi intermediari.

Questa segmentazione permette di modulare le richieste in base al rischio, evitando di applicare lo stesso carico documentale a tutta la base fornitori.

La raccolta dei dati non può limitarsi all’invio di un questionario standard. Le informazioni potrebbero non essere disponibili nel formato richiesto o i fornitori potrebbero non disporre di sistemi adeguati per collegare prodotti, lotti e aree di produzione.

Il coinvolgimento dei fornitori dovrebbe prevedere:

  • istruzioni chiare;

  • formazione e supporto;

  • modelli di raccolta coerenti;

  • controlli sulla completezza;

  • aggiornamento delle clausole contrattuali;

  • procedure per gestire dati mancanti o incongruenti.

Nelle filiere frammentate può essere necessario lavorare attraverso cooperative, gruppi di produttori, trader qualificati o partner locali, migliorando la qualità delle informazioni senza moltiplicare le richieste verso ogni singolo soggetto a monte.

L’EUDR dovrebbe inoltre essere integrato nei processi aziendali già esistenti. Le imprese che svolgono rating, audit o valutazioni ESG dei fornitori possono collegare i requisiti della normativa ai propri flussi di supplier assessment.

Un software per la gestione dei dati ESG può supportare la centralizzazione dei dati EUDR, dei documenti, delle responsabilità, delle scadenze e dello stato delle verifiche, collegando prodotti, fornitori, lotti, aree di produzione, valutazioni del rischio e dichiarazioni.

Normative come CSRD e CBAM hanno finalità e requisiti differenti, ma condividono con l’EUDR una necessità operativa: disporre di informazioni affidabili, verificabili e aggiornabili lungo la catena del valore.

Conclusione

Le scadenze del 2026 e del 2027 lasciano alle aziende il tempo per rendere operativi processi, responsabilità e flussi informativi. La preparazione dovrebbe partire dalla classificazione dei prodotti e dei ruoli, per poi concentrarsi sui dati di origine, sulla geolocalizzazione, sulla valutazione del rischio e sulla gestione delle dichiarazioni.

Un processo EUDR ben strutturato riduce il rischio di blocchi operativi, richieste incomplete ai fornitori, incoerenze documentali e difficoltà in caso di controllo.

Per approfondire gli aggiornamenti ufficiali, è possibile consultare la pagina della Commissione europea dedicata al regolamento sulla deforestazione e le FAQ EUDR aggiornate.

La priorità è trasformare i requisiti EUDR in un processo misurabile, aggiornabile e integrato nella gestione quotidiana della supply chain.

L’EUDR, acronimo di European Union Deforestation Regulation, è il regolamento europeo sulla deforestazione che disciplina l’immissione sul mercato UE, la messa a disposizione e l’esportazione di determinate materie prime e prodotti collegati al rischio di deforestazione e degrado forestale.

L’obiettivo della normativa EUDR è evitare che i beni commercializzati nell’Unione europea siano associati alla conversione o al degrado delle foreste. Il principale riferimento normativo è il Regolamento UE 2023/1115, successivamente modificato dal Regolamento UE 2025/2650.

Infografica EUDR con sintesi di prodotti coinvolti, soggetti interessati e principali scadenze del 2026 e 2027.

Il regolamento EUDR introduce requisiti diversi a seconda del ruolo ricoperto dall’azienda nella filiera. Gli operatori che immettono per la prima volta un prodotto rilevante sul mercato UE o lo esportano devono svolgere la due diligence EUDR e verificare che il prodotto:

  • sia a deforestazione zero;

  • sia conforme alla legislazione del Paese di produzione;

  • sia coperto, quando previsto, da una dichiarazione di dovuta diligenza EUDR.

Gli operatori a valle e i commercianti devono invece rispettare gli obblighi di tracciabilità, conservazione e trasmissione delle informazioni applicabili al proprio ruolo nella supply chain.

Per le aziende, questo significa poter ricostruire il percorso del prodotto lungo la filiera, collegando materie prime, fornitori, aree di produzione, documentazione e valutazione del rischio.

La conformità EUDR richiede quindi il coordinamento di più funzioni aziendali, tra cui procurement, logistica, dogane, qualità, compliance, sostenibilità e legal.

Quali materie prime e prodotti rientrano nell’EUDR

Il regolamento EUDR continua a riguardare sette materie prime principali: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. La normativa si applica anche a numerosi prodotti derivati inclusi nell’Allegato I del Regolamento UE 2023/1115, identificati attraverso i relativi codici doganali.

L’applicabilità non dipende dalla categoria commerciale utilizzata internamente dall’azienda, ma dal codice doganale del prodotto e dal suo collegamento con una delle sette materie prime coperte.

Nel luglio 2026, la Commissione europea ha adottato un atto delegato per aggiornare l’ambito di applicazione dell’EUDR. L’elenco delle materie prime rimane invariato, mentre sono previste alcune modifiche ai prodotti derivati inclusi nell’Allegato I.

Infografica sulle sette materie prime coperte dall’EUDR, i prodotti derivati inclusi nell’Allegato I e gli elementi da verificare per stabilire l’applicabilità del regolamento.

La Commissione ha previsto l’esclusione di pelli, cuoi e pellami bovini, pneumatici ricostruiti, soia destinata alla semina, alcuni articoli in gomma vulcanizzata, nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, oltre ai sedili per automobili e aeromobili.

Sono invece stati aggiunti il caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e le lingue bovine congelate. I nuovi prodotti inseriti saranno soggetti al regolamento dal 30 dicembre 2027.

L’atto delegato dovrà completare il controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio prima di entrare formalmente in vigore. Le aziende dovrebbero quindi verificare la versione più recente dell’Allegato I prima di classificare definitivamente il proprio portafoglio prodotti.

L’EUDR può interessare settori quali alimentare, arredamento, carta e packaging, cosmetica, automotive, moda, retail, manifattura e commercio internazionale.

Una società può rientrare nel perimetro per prodotti a base di cacao o caffè, gomma naturale, carta, legno, carne bovina, soia o ingredienti derivati dall’olio di palma.

Anche componenti, semilavorati, imballaggi e prodotti trasformati possono generare obblighi, ma solo quando corrispondono a uno dei codici doganali elencati nel regolamento. Per gli imballaggi devono essere considerate anche la funzione del prodotto e le esclusioni previste dalla normativa, tenendo distinti questi requisiti da quelli introdotti dal regolamento PPWR sugli imballaggi.

La prima attività da svolgere è quindi la classificazione del portafoglio prodotti. Per ogni articolo potenzialmente rilevante, l’azienda dovrebbe verificare:

  • il codice doganale;

  • la materia prima EUDR associata;

  • il Paese e l’area di produzione;

  • il fornitore;

  • il ruolo dell’azienda nel flusso commerciale.

Non è sufficiente sapere che un fornitore tratta materie prime soggette all’EUDR. Occorre individuare i prodotti, i volumi, i lotti e le origini per cui devono essere raccolte le informazioni previste dal regolamento.

Quali aziende sono coinvolte: operatori, operatori a valle e commercianti

Dopo aver individuato i prodotti rilevanti, l’azienda deve stabilire quale ruolo ricopre all’interno della filiera. La normativa distingue tra operatori, operatori a valle e commercianti, ai quali si applicano obblighi differenti.

L’operatore è il soggetto che immette per la prima volta un prodotto rilevante sul mercato dell’Unione europea o lo esporta. È principalmente su questo soggetto che ricade l’obbligo di svolgere la due diligence EUDR, verificare la conformità del prodotto e presentare la relativa dichiarazione.

L’operatore a valle immette sul mercato o esporta un prodotto realizzato utilizzando prodotti rilevanti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata.

Il commerciante rende invece disponibile sul mercato un prodotto rilevante già immesso da un altro soggetto.

Operatori a valle e commercianti non devono generalmente presentare una nuova dichiarazione di dovuta diligenza. Devono però disporre delle informazioni richieste, conservarle per almeno cinque anni e renderle disponibili alle autorità in caso di controllo.

Gli operatori a valle e i commercianti che non rientrano nella categoria delle PMI devono inoltre registrarsi nel sistema informativo EUDR.

Un importatore di caffè, un’azienda che introduce cacao nel mercato UE o un’impresa che commercializza prodotti in legno deve verificare come il prodotto entra nel mercato europeo, chi ha svolto la due diligence e quali informazioni devono essere trasmesse lungo la filiera.

Un’impresa alimentare che utilizza cacao già immesso sul mercato, ad esempio, potrebbe operare come operatore a valle. Il ruolo dipende dal prodotto, dalla transazione e dalla posizione occupata nel flusso commerciale.

La mappatura dovrebbe seguire i flussi reali della supply chain, non soltanto l’organigramma aziendale. Nei gruppi multinazionali, diverse entità possono occuparsi di importazione, trasformazione, esportazione e distribuzione.

La governance EUDR deve quindi chiarire:

  • chi classifica i prodotti e verifica i codici doganali;

  • chi raccoglie le informazioni dai fornitori;

  • chi valuta il rischio;

  • chi presenta la dichiarazione di dovuta diligenza;

  • chi conserva e trasmette le evidenze;

  • chi gestisce controlli e segnalazioni di non conformità.

L’EUDR non può essere gestito esclusivamente dal team sostenibilità, perché le responsabilità operative sono distribuite tra più funzioni ed entità aziendali.

Scadenze EUDR 2026 e 2027: cosa cambia con la proroga

Il Regolamento UE 2025/2650 ha aggiornato il calendario di applicazione del regolamento EUDR e introdotto alcune semplificazioni.

Le principali scadenze EUDR sono:

  • 30 dicembre 2026 per gli operatori di medie e grandi dimensioni;

  • 30 giugno 2027 per gli operatori costituiti come micro o piccole imprese entro il 31 dicembre 2024;

  • 30 dicembre 2026 anche per le micro e piccole imprese che trattano prodotti già coperti dall’EU Timber Regulation.

Infografica sulle principali scadenze EUDR del 2026 e 2027 per operatori di medie e grandi dimensioni, micro e piccoli operatori e imprese già soggette all’EUTR.

La proroga dell’EUDR non ha soltanto spostato le date di applicazione. Il regolamento modificato ha rivisto alcuni obblighi lungo la filiera e introdotto un regime semplificato per determinati micro e piccoli operatori primari.

La Commissione europea ha pubblicato la quinta versione delle FAQ sull’implementazione dell’EUDR, aggiornata al 4 maggio 2026. Il documento chiarisce aspetti quali tracciabilità, geolocalizzazione, dichiarazioni di dovuta diligenza, ruoli nella filiera e utilizzo del sistema informativo europeo.

Le scadenze devono essere valutate in relazione ai cicli di acquisto, produzione e distribuzione. Una materia prima acquistata oggi può essere trasformata, importata o immessa sul mercato diversi mesi dopo.

Anche i fornitori extra-UE possono aver bisogno di tempo per raccogliere coordinate geografiche, informazioni sui produttori a monte e documentazione di supporto.

Il tempo che precede l’applicazione del regolamento dovrebbe essere utilizzato per preparare dati, processi e responsabilità interne.

La roadmap EUDR aziendale dovrebbe definire in anticipo:

  • prodotti e flussi interessati;

  • responsabili delle attività;

  • fonti dei dati;

  • modalità di raccolta delle informazioni;

  • criteri di controllo e validazione;

  • gestione delle dichiarazioni e delle evidenze.

Questi elementi dovrebbero essere operativi prima dell’importazione, dell’immissione sul mercato UE o dell’esportazione del prodotto.

Due diligence EUDR: dati, rischio e dichiarazione di dovuta diligenza (DDS)

La due diligence EUDR è il processo attraverso cui l’operatore dimostra che i prodotti rispettano i requisiti del regolamento.

Si articola in tre fasi: raccolta delle informazioni, valutazione del rischio e mitigazione del rischio, quando necessaria.

Se emerge un rischio nullo o trascurabile di non conformità, l’operatore presenta la dichiarazione di dovuta diligenza EUDR, indicata anche come DDS, attraverso il sistema informativo europeo.

Infografica sulle tre fasi della due diligence EUDR: raccolta dati, valutazione e mitigazione del rischio, dichiarazione e tracciabilità.

Il Regolamento UE 2025/2650 ha introdotto un regime specifico per determinati micro e piccoli operatori primari stabiliti in Paesi classificati a basso rischio. Questi soggetti possono presentare una dichiarazione semplificata una tantum e ricevere un identificativo da associare ai prodotti.

Raccolta delle informazioni

Per ogni prodotto rilevante devono essere raccolte informazioni quali:

  • descrizione e quantità;

  • materia prima EUDR associata;

  • Paese di produzione;

  • dati di fornitori e clienti;

  • documenti commerciali e riferimenti dei lotti;

  • geolocalizzazione degli appezzamenti o degli stabilimenti;

  • data o intervallo temporale della produzione;

  • evidenze della conformità alla legislazione locale.

Non è sufficiente indicare genericamente il Paese di origine. L’operatore deve poter collegare il prodotto alle aree specifiche in cui la materia prima è stata coltivata, raccolta, allevata o prodotta.

Per i micro e piccoli operatori primari ammessi al regime semplificato, la geolocalizzazione può essere sostituita, in determinate condizioni, dall’indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento.

Qualità e verificabilità dei dati

Le informazioni devono essere complete, coerenti, aggiornate e riconducibili a fonti verificabili.

Una dichiarazione generica del fornitore non è sufficiente se non permette di collegare lotto, materia prima, area di produzione e documentazione.

La tecnologia può supportare raccolta, organizzazione e controllo delle informazioni, ma non sostituisce la valutazione tecnica dell’operatore. La responsabilità rimane in capo al soggetto che presenta la dichiarazione di dovuta diligenza.

Valutazione e mitigazione del rischio

L’operatore deve valutare il rischio che il prodotto non sia conforme all’EUDR. Il prodotto può essere immesso sul mercato UE o esportato solo quando il rischio risulta nullo o trascurabile.

L’analisi può considerare:

  • il livello di rischio del Paese di produzione;

  • il rischio associato all’area di origine;

  • la complessità della filiera;

  • la presenza di intermediari;

  • il rischio di mescolamento con prodotti non conformi;

  • l’affidabilità delle informazioni;

  • la qualità delle coordinate geografiche;

  • la coerenza tra documenti, volumi e dati dichiarati.

Se il rischio non è trascurabile, possono essere richiesti documenti aggiuntivi, verifiche sui fornitori, analisi geospaziali, audit o modifiche alle condizioni di approvvigionamento.

La dichiarazione di dovuta diligenza non è un modulo isolato, ma il risultato di un processo documentato. Deve poggiare su dati raccolti, controlli effettuati, rischio valutato e misure di mitigazione tracciate.

Gli operatori a valle e i commercianti generalmente non devono presentare una nuova DDS, ma devono conservare e trasmettere le informazioni previste. In presenza di segnalazioni fondate, devono verificare che la due diligence sia stata svolta prima di commercializzare il prodotto.

Per misurare il processo, l’azienda può definire alcuni KPI EUDR, come:

  • percentuale di prodotti classificati;

  • quota di volumi coperti da geolocalizzazione;

  • percentuale di fornitori con dati completi;

  • tasso di documentazione incompleta;

  • numero di casi con rischio non trascurabile;

  • azioni di mitigazione aperte;

  • tempo medio di chiusura delle verifiche.

Questi indicatori aiutano a monitorare l’avanzamento e individuare le aree da rafforzare.

Supply chain EUDR: fornitori, dati ESG e processi aziendali

La conformità EUDR dipende dalla capacità dell’azienda di raccogliere e aggiornare le informazioni lungo la filiera.

Il rapporto con i fornitori è delicato, perché gli attori coinvolti possono avere livelli diversi di esposizione normativa, maturità digitale e capacità di fornire i dati richiesti.

Il primo passaggio è la segmentazione della base fornitori. Un fornitore di prodotti non inclusi nell’Allegato I richiede controlli limitati.

Infografica sulla preparazione della supply chain per l’EUDR, con segmentazione dei fornitori, integrazione nei processi e monitoraggio tramite KPI.

Un fornitore strategico di cacao, caffè, gomma naturale, legno, soia, prodotti bovini o derivati dell’olio di palma richiede invece una verifica più approfondita, soprattutto nelle filiere frammentate o con numerosi intermediari.

Questa segmentazione permette di modulare le richieste in base al rischio, evitando di applicare lo stesso carico documentale a tutta la base fornitori.

La raccolta dei dati non può limitarsi all’invio di un questionario standard. Le informazioni potrebbero non essere disponibili nel formato richiesto o i fornitori potrebbero non disporre di sistemi adeguati per collegare prodotti, lotti e aree di produzione.

Il coinvolgimento dei fornitori dovrebbe prevedere:

  • istruzioni chiare;

  • formazione e supporto;

  • modelli di raccolta coerenti;

  • controlli sulla completezza;

  • aggiornamento delle clausole contrattuali;

  • procedure per gestire dati mancanti o incongruenti.

Nelle filiere frammentate può essere necessario lavorare attraverso cooperative, gruppi di produttori, trader qualificati o partner locali, migliorando la qualità delle informazioni senza moltiplicare le richieste verso ogni singolo soggetto a monte.

L’EUDR dovrebbe inoltre essere integrato nei processi aziendali già esistenti. Le imprese che svolgono rating, audit o valutazioni ESG dei fornitori possono collegare i requisiti della normativa ai propri flussi di supplier assessment.

Un software per la gestione dei dati ESG può supportare la centralizzazione dei dati EUDR, dei documenti, delle responsabilità, delle scadenze e dello stato delle verifiche, collegando prodotti, fornitori, lotti, aree di produzione, valutazioni del rischio e dichiarazioni.

Normative come CSRD e CBAM hanno finalità e requisiti differenti, ma condividono con l’EUDR una necessità operativa: disporre di informazioni affidabili, verificabili e aggiornabili lungo la catena del valore.

Conclusione

Le scadenze del 2026 e del 2027 lasciano alle aziende il tempo per rendere operativi processi, responsabilità e flussi informativi. La preparazione dovrebbe partire dalla classificazione dei prodotti e dei ruoli, per poi concentrarsi sui dati di origine, sulla geolocalizzazione, sulla valutazione del rischio e sulla gestione delle dichiarazioni.

Un processo EUDR ben strutturato riduce il rischio di blocchi operativi, richieste incomplete ai fornitori, incoerenze documentali e difficoltà in caso di controllo.

Per approfondire gli aggiornamenti ufficiali, è possibile consultare la pagina della Commissione europea dedicata al regolamento sulla deforestazione e le FAQ EUDR aggiornate.

La priorità è trasformare i requisiti EUDR in un processo misurabile, aggiornabile e integrato nella gestione quotidiana della supply chain.

AUTORE

Foto ritratto Alessandro Nora

Alessandro Nora

CEO e cofondatore

La volontà di Alessandro è quella di generare un impatto concreto sulla sostenibilità. Dopo aver fondato un marketplace di fashion sostenibile, sceglie di dedicarsi alla digitalizzazione dell’ESG con l’obiettivo di rendere la sostenibilità più concreta, misurabile e accessibile per le aziende. Founder attento e metodico, con esperienze tra Genova, Berlino e Lisbona, Alessandro unisce visione internazionale e rigore operativo nello sviluppo di soluzioni digitali che semplificano normative ESG e compliance, supportando le imprese nell’adeguamento a normative, certificazioni e rating ESG attraverso strumenti strutturati e audit-ready. Temi trattati: CSRD, CSDDD, EUDR, CBAM rating ESG, certificazioni ESG, Ecovadis, governance della sostenibilità, compliance normativa.

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