L’ESPR, Ecodesign for Sustainable Products Regulation, è il nuovo quadro europeo per definire requisiti di ecodesign applicabili ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione europea.
Il Regolamento (UE) 2024/1781, entrato in vigore il 18 luglio 2024, amplia in modo significativo il campo di applicazione della precedente Direttiva Ecodesign. Testo ufficiale del Regolamento (UE) 2024/1781 Il nuovo regolamento ESPR può interessare quasi tutti i beni fisici commercializzati nell’UE, compresi componenti e prodotti intermedi, con alcune esclusioni come alimenti, mangimi e medicinali.
Per le aziende, l’impatto dell’ESPR riguarda principalmente tre aree: caratteristiche e prestazioni ambientali dei prodotti, disponibilità di dati lungo il ciclo di vita e conformità documentale.
I requisiti specifici, però, non entrano in vigore contemporaneamente per tutti i prodotti. La Commissione europea li definirà progressivamente attraverso atti delegati ESPR dedicati alle diverse categorie.
Capire il funzionamento di questo meccanismo è quindi essenziale per distinguere gli obblighi già applicabili dalle misure che le imprese devono iniziare a preparare.

Cos'è l'ESPR e quali sono gli obiettivi del regolamento
L’ESPR stabilisce il quadro attraverso cui la Commissione europea può introdurre requisiti di ecodesign per i prodotti commercializzati o messi in servizio nell’UE.
Il regolamento ecodesign ESPR sostituisce la Direttiva 2009/125/CE sull’ecodesign, che concentrava gran parte dei propri requisiti sui prodotti connessi all’energia. L’ESPR è quindi un regolamento direttamente applicabile nell’Unione europea, non una nuova direttiva da recepire a livello nazionale.
Con l’ESPR, il campo potenziale si amplia a una gamma molto più estesa di beni fisici. Questo passaggio estende il concetto di ecodesign ESPR a più fasi del ciclo di vita del prodotto.
A seconda della categoria interessata, i futuri requisiti potranno riguardare caratteristiche come durabilità, riparabilità, possibilità di riutilizzo, contenuto riciclato, efficienza nell’uso di energia e risorse, riciclabilità e impronta ambientale o climatica. Per alcuni di questi indicatori, metodologie come il Life Cycle Assessment (LCA) permettono già oggi di analizzare gli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.
Per un’azienda manifatturiera significa che alcuni parametri ambientali potranno diventare veri e propri requisiti di accesso al mercato europeo.
Il regolamento riguarda infatti tutti gli operatori che immettono sul mercato UE prodotti interessati dai futuri atti delegati, compresi produttori extra-UE. Gli obblighi possono inoltre coinvolgere importatori, distributori e altri soggetti della catena commerciale.
A quali prodotti si applica l'ESPR
L’ESPR definisce un perimetro generale molto ampio, ma questo non significa che ogni prodotto oggi debba già rispettare un unico insieme di requisiti.
Il sistema funziona per categorie di prodotto.
La Commissione identifica le categorie prioritarie e sviluppa requisiti specifici attraverso studi preparatori, valutazioni d’impatto, consultazioni e successivi atti delegati. I requisiti possono essere stabiliti per un singolo gruppo di prodotti oppure in maniera orizzontale per più categorie con caratteristiche comuni.
Il processo viene supportato anche dall’Ecodesign Forum previsto dall’ESPR, che riunisce rappresentanti degli Stati membri, industria, società civile e altri soggetti interessati per contribuire alla definizione delle priorità e delle misure applicative. Ecodesign Forum della Commissione europea
Di conseguenza, per valutare l’impatto dell’ESPR su un’azienda occorre partire dal proprio portafoglio prodotti e verificare quali categorie sono incluse nel programma di lavoro europeo e quali atti specifici sono già stati adottati.
Requisiti di prestazione vs di informazione
Il regolamento distingue, in particolare, tra requisiti di prestazione e requisiti di informazione.
I primi possono stabilire livelli minimi o criteri relativi alle caratteristiche del prodotto. I secondi definiscono invece quali dati devono essere resi disponibili e con quali modalità.
Per una determinata categoria, un atto delegato potrebbe quindi fissare soglie o criteri relativi al contenuto riciclato, alla disponibilità dei ricambi o alla durabilità. Potrebbe inoltre richiedere informazioni quantificate sull’impronta di carbonio, sull’impronta ambientale o su altri parametri rilevanti per quel prodotto.

Questi requisiti ESPR saranno quindi differenti a seconda della categoria interessata e dovranno essere letti insieme agli atti delegati applicabili.
La conseguenza operativa è importante: la conformità dipenderà dalla capacità di dimostrare le caratteristiche dichiarate attraverso dati, metodi di calcolo e documentazione verificabili.
Prima di immettere sul mercato un prodotto coperto da un atto delegato, il produttore dovrà svolgere la procedura di valutazione della conformità prevista, predisporre la documentazione tecnica richiesta e garantire che il prodotto rispetti i relativi requisiti di prestazione e informazione.
Per le aziende con portafogli ampi o catene di fornitura internazionali, diventa quindi utile capire dove risiedono oggi le informazioni necessarie. Distinte base, composizione dei materiali, consumi di produzione, dati dei fornitori, percentuali di materiale riciclato e informazioni sul fine vita sono spesso gestiti da funzioni e sistemi differenti.
Una parte rilevante di questi dati può inoltre dipendere direttamente dai fornitori. Strutturare un processo di valutazione e raccolta dei dati lungo la catena di fornitura permette di identificare fonti, responsabilità e informazioni mancanti prima che diventino necessarie per dimostrare la conformità.
L’ESPR aumenta quindi il valore di una base dati di prodotto strutturata e tracciabile, soprattutto quando le informazioni devono essere raccolte e aggiornate da più soggetti.
Il divieto di distruzione dei prodotti invenduti
L’ESPR contiene anche disposizioni specifiche sugli invenduti.
Dal 19 luglio 2026, le grandi imprese non possono distruggere determinati prodotti tessili, accessori di abbigliamento e calzature rimasti invenduti. Per le imprese di medie dimensioni il divieto si applicherà dal 19 luglio 2030, mentre micro e piccole imprese sono escluse dal divieto generale previsto dall’articolo 25.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/296 prevede deroghe specifiche, ad esempio per prodotti pericolosi, danneggiati o contaminati, prodotti non riparabili oppure prodotti che violano diritti di proprietà intellettuale. L’utilizzo di una deroga deve essere adeguatamente documentato e supportato dalle relative evidenze. Regolamento delegato (UE) 2026/296 su EUR-Lex
Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione sulle quantità di prodotti di consumo invenduti eliminate come rifiuti. Nel febbraio 2026 la Commissione ha adottato un formato standardizzato per rendere comparabili queste informazioni, che si applicherà dal 2 marzo 2027. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 su EUR-Lex
Per le aziende del tessile e delle calzature, questa è una delle prime applicazioni operative dell’ESPR e richiede già oggi procedure chiare per classificare gli invenduti, documentarne la destinazione e conservare le evidenze richieste.
ESPR e Digital Product Passport: qual è il collegamento
Il Digital Product Passport, o Passaporto Digitale di Prodotto, è uno degli strumenti centrali previsti dall’ESPR per rendere disponibili le informazioni associate a un prodotto.
Il collegamento tra ESPR e Digital Product Passport è diretto: quando il passaporto viene previsto dall’atto delegato applicabile, il prodotto potrà essere immesso sul mercato solo se è disponibile un DPP conforme alle regole stabilite. I dati dovranno essere accurati, completi e aggiornati.
Il passaporto sarà collegato al prodotto tramite un supporto dati leggibile elettronicamente, ad esempio un codice bidimensionale. Le informazioni dovranno utilizzare formati interoperabili e standard aperti, in modo da poter essere consultate e scambiate tra sistemi differenti.
Non esiste però un unico contenuto standard identico per tutti i DPP.

Gli atti delegati stabiliranno, per ciascuna categoria, quali informazioni inserire, quale supporto utilizzare e se il passaporto debba essere associato al modello, al lotto oppure al singolo articolo. Tra i dati previsti dall’ESPR possono rientrare identificativi di prodotto, documentazione di conformità, informazioni sul produttore e sull’importatore, manuali e dati collegati ai requisiti ambientali applicabili.
Per le aziende, prepararsi al Passaporto Digitale di Prodotto significa quindi lavorare prima di tutto sulla struttura delle informazioni.
Un’azienda deve verificare quali dati possiede, chi ne è responsabile, con quale livello di dettaglio vengono raccolti e quanto facilmente possono essere aggiornati. Se un’informazione richiesta arriva da un fornitore, occorre inoltre definire una modalità stabile per ottenerla e verificarla.
Il rapporto tra DPP ed ESPR porta quindi la qualità e la tracciabilità dei dati di prodotto direttamente all’interno dei processi di conformità.
ESPR 2026: quali prodotti sono coinvolti e quando arrivano i nuovi obblighi
Nel 2026 l’ESPR è già in vigore, ma l’applicazione dei requisiti specifici continua a svilupparsi progressivamente.
Il programma di lavoro ESPR ed Energy Labelling 2025-2030, pubblicato dalla Commissione europea, individua le categorie sulle quali concentrare lo sviluppo dei primi requisiti. ESPR and Energy Labelling Working Plan 2025-2030
Tra le priorità figurano tessili e abbigliamento, mobili, pneumatici, materassi, ferro e acciaio e alluminio. Sono previste anche misure orizzontali sulla riparabilità e sul contenuto riciclato e sulla riciclabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per il settore arredo, l’ESPR è quindi particolarmente rilevante: i mobili sono inclusi tra le categorie prioritarie sulle quali la Commissione prevede di sviluppare requisiti specifici.
L’inclusione nel programma di lavoro, tuttavia, non coincide con l’entrata immediata in vigore di nuovi requisiti per quella categoria.
L’entrata in vigore dell’ESPR come regolamento risale infatti al 18 luglio 2024, mentre le date di applicazione dei singoli obblighi dipendono dai relativi atti delegati.
Per ogni gruppo devono essere elaborati requisiti tecnici, modalità di verifica e tempistiche di applicazione. È quindi necessario monitorare separatamente lo stato normativo della categoria di interesse.
Per un responsabile sostenibilità, conformità o sviluppo prodotto, una semplice domanda come “l’ESPR si applica alla nostra azienda?” rischia quindi di essere troppo generica.
La verifica dovrebbe essere svolta almeno a livello di famiglia di prodotto, mercato di destinazione e posizione dell’azienda nella catena di fornitura.
Un produttore di componenti in acciaio, ad esempio, può essere interessato sia dagli sviluppi relativi al materiale intermedio sia dai requisiti del prodotto finale nel quale il componente viene utilizzato. Allo stesso modo, un’impresa extra-UE che vende prodotti sul mercato europeo deve considerare gli obblighi applicabili all’immissione sul mercato dell’Unione.
Come preparare la propria azienda all'ESPR
Per molte categorie, una parte dei requisiti tecnici è ancora in fase di sviluppo. Questo periodo può essere utilizzato per lavorare sulle attività che rimarranno necessarie indipendentemente dai valori soglia definitivi.
Il primo passaggio consiste nel mappare il portafoglio prodotti e collegarlo alle categorie previste dal programma di lavoro ESPR. Per gruppi complessi conviene includere anche materiali e componenti rilevanti, così da individuare dipendenze da requisiti applicabili a monte della produzione.
Il secondo riguarda i dati.
L’azienda può costruire una matrice che associ a ogni famiglia di prodotto le informazioni ambientali già disponibili, la relativa fonte e il responsabile interno. Questo permette di distinguere i dati presenti nei sistemi aziendali da quelli che devono essere richiesti alla catena di fornitura.
Particolare attenzione va data alle informazioni che potrebbero richiedere un calcolo strutturato. Impronta di carbonio, impronta ambientale e indicatori basati sul ciclo di vita non possono essere ricostruiti in modo affidabile alla fine del processo di conformità se mancano dati primari su materiali, energia, produzione, trasporti o fornitori.
Per le categorie coinvolte, strumenti come LCA e Product Carbon Footprint possono contribuire a costruire una base quantitativa utile per gestire i futuri requisiti ambientali di prodotto. Nei casi in cui sia necessario strutturare e aggiornare sistematicamente i calcoli delle emissioni, un software per la carbon footprint può inoltre centralizzare dati, fattori di emissione e documentazione di supporto.
Il terzo passaggio riguarda la governance. È utile stabilire chi valida i dati provenienti da acquisti, produzione, progettazione, qualità e fornitori, con quale frequenza vengono aggiornati e dove viene conservata la documentazione di supporto.
Infine, l’azienda dovrebbe monitorare gli atti delegati relativi alle proprie categorie di prodotto. È in questi atti che verranno definiti requisiti, metodi di calcolo, dati da inserire nel Digital Product Passport, procedure di conformità e date effettive di applicazione.
Per il monitoraggio normativo, le fonti di riferimento restano la Commissione europea, EUR-Lex, la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’Ecodesign Forum. Webinar tecnici e documenti di approfondimento possono aiutare a interpretare gli sviluppi, ma la verifica finale dovrebbe sempre partire dalle fonti ufficiali.
L’ESPR sta quindi creando un quadro comune europeo, ma il lavoro operativo sarà necessariamente specifico per prodotto. Le aziende che riescono a collegare anagrafica di prodotto, dati ambientali, informazioni dei fornitori e documentazione di conformità partono da una base più solida per affrontare i nuovi requisiti man mano che verranno definiti.
AUTORE

Alessandro Nora
CEO e cofondatore
La volontà di Alessandro è quella di generare un impatto concreto sulla sostenibilità. Dopo aver fondato un marketplace di fashion sostenibile, sceglie di dedicarsi alla digitalizzazione dell’ESG con l’obiettivo di rendere la sostenibilità più concreta, misurabile e accessibile per le aziende. Founder attento e metodico, con esperienze tra Genova, Berlino e Lisbona, Alessandro unisce visione internazionale e rigore operativo nello sviluppo di soluzioni digitali che semplificano normative ESG e compliance, supportando le imprese nell’adeguamento a normative, certificazioni e rating ESG attraverso strumenti strutturati e audit-ready. Temi trattati: CSRD, CSDDD, EUDR, CBAM rating ESG, certificazioni ESG, Ecovadis, governance della sostenibilità, compliance normativa.
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